Comunitaria 2010: scheda
Lo schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, si compone di due Capi.
Il Capo I contiene le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa, per l’attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse.
Nel disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri, l'allegato A risulta vuoto in quanto non sono state individuate direttive per la cui trasposizione possa essere utilizzata la procedura semplificata che non prevede l'acquisizione dei pareri parlamentari. L'allegato è stato comunque mantenuto in quanto nel corso dell'iter saranno sicuramente pubblicate ulteriori direttive che potrebbero trovare la loro collocazione nell'allegato A. L'allegato B contiene invece 10 direttive.
L'articolo 1 regola il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi. La delega legislativa si applica alle direttive comprese nell'allegato A e nell’allegato B. L'allegato B prevede una procedura «aggravata»: lo schema di provvedimento deve essere infatti sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari.
Con la Comunitaria 2010, il termine di esercizio della delega legislativa viene anticipato di due mesi rispetto al termine di recepimento delle direttive. Nelle ultime tre leggi comunitarie, i due termini coincidevano e con la proroga consentita dal comma 3 dell'articolo 1 si poteva determinare un differimento del termine di esercizio della delega sino a tre mesi. La Commissione europea ha però instaurato la prassi di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento delle direttive. Con il Trattato di Lisbona, lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere anche in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza. Per questo motivo, si è deciso di anticipare i termini di esercizio della delega.
Per le direttive il cui termine di delega risulterebbe già scaduto o verrebbe a scadere entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.
Viene mantenuta la cosiddetta «clausola di cedevolezza» che interviene per i decreti legislativi adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome. Qualora queste ultime non provvedano con proprie norme attuative (secondo quanto previsto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione), i decreti entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia (sono, cioè, cedevoli)a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. La disposizione è finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle Regioni e delle Province autonome.
L'articolo 2 detta principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 3 conferisce al Governo una delega biennale per l’adozione di disposizioni che prevedano sanzioni penali o amministrative in caso di violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie o in regolamenti comunitari per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Regolamenti e direttive lasciano agli Stati membri la possibilità di regolare le conseguenze della loro inosservanza, non esistendo una disciplina comunitaria in merito alle sanzioni, vista la forte diversità dei sistemi nazionali.
L'articolo 4 rinvia alla disposizione contenuta nella legge 4 febbraio 2005 n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
L'articolo 5 delega il Governo all'emanazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. La delega rappresenta un ottimo strumento per operare periodicamente un coordinamento e riordino del sistema normativo.
Il Capo II contiene disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa.
L'articolo 6 tratta del Repertorio nazionale dei dispositivi medici e stabilisce due novità rispetto alle norme previste dall’articolo 1, comma 409, lettera d), della legge finanziaria per il 2006 (legge 22 dicembre 2005, n. 266). Eleva da 5 a 5,5% il contributo per le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, inclusi i dispositivi medico diagnostici in vitro o quelli su misura con riferimento ai costi sostenuti, per ciascun anno solare, per le attività di promozione dei propri dispositivi medici al netto delle spese per il personale addetto. Inoltre, provvede a eliminare la previsione del pagamento di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.
L'articolo 7 recepisce le novità europee sul fronte degli OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari). La direttiva OICVM, adottata nel 1985, mirava ad offrire maggiori opportunità sia agli operatori del settore sia agli investitori integrando il mercato dell'Unione Europea dei fondi di investimento. Essa è stata fondamentale per lo sviluppo dei fondi di investimento europei e ha subìto diverse e sostanziali modifiche. In occasione delle ultime modifiche tendenti ad adeguare il quadro giuridico degli OICVM ai mercati finanziari del 21° secolo, per ragioni di chiarezza, si è proceduto alla sua rifusione. Nell’ordinamento interno il quadro di riferimento è la disciplina dei fondi comuni di investimento cd. armonizzati” (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).
Le modifiche normative proposte sono necessarie per assicurare il pieno funzionamento del cosiddetto passaporto delle società di gestione, che ora permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un paese membro dell'Unione Europea diverso da quello di origine e, oltre a ridefinire l'operatività transfrontaliera, vengono attribuite a Consob e Banca d'Italia i poteri di vigilanza e d’indagine che la direttiva prevede, alla Banca d'Italia il potere di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le procedure per le fusioni transfrontaliere. L'articolo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di violazioni delle regole derivanti dall'attuazione della direttiva e favorisce un miglior coordinamento della normativa da attuare con altre disposizioni per i settori interessati.
L'articolo 8 (Nomenclatura europea di Roma capitale) prevede di assegnare all'ente "Roma Capitale" la qualifica di territorio europeo NUTS 2 al fine di realizzare, con la possibilità di permettere al Comune capitolino di accedere direttamente ai fondi strutturali europei. NUTS è acronimo di nomenclatura europea delle unità territoriali statistiche ed identifica la ripartizione del territorio dell'Unione Europea a fini statistici. Tale nomenclatura ha vari livelli e attualmente suddivide i Paesi dell'Unione Europea in territori di livello NUTS 0 (i 27 Stati nazionali); territori di livello NUTS 1 (per es. gli Stati federati della Germania tedeschi, le Regioni del Belgio, le aree sovra-regionali italiane); territori di livello NUTS 2 (come le regioni italiane, le Comunità autonome in Spagna, l'Inner e Outer London); e i territori di livello NUTS 3 (ad esempio le province italiane, i Dipartimenti francesi, le province spagnole, etc.).
I fondi strutturali europei - Obiettivo 1 - sono principalmente destinati ai territori qualificati come NUTS 2, mentre quelli meno cospicui (Obiettivo 2) sono principalmente assegnati alle entità territoriali di livello NUTS 3. Le modifiche alla classificazione delle aree NUTS sono determinate da provvedimenti legislativi nazionali e devono essere oggetto di comunicazione all’Unione Europea che provvede all'aggiornamento della lista. Il nuovo assetto delle unità territoriali NUTS viene recepito dalla Commissione europea e formalmente adottato con apposito Regolamento CE che emenda ed integra l'originaria previsione (Regolamento CE 1059/2003).
In questo modo, Roma capitale comparirerebbe nella macro-area "Italia centro" della lista, immediatamente dopo la Regione Lazio, con il titolo "Roma Capitale". Poiché attualmente in tale lista compare soltanto la provincia di Roma a titolo di area NUTS 3 l'emendamento in questione ha lo scopo di sottrarre il territorio di Roma Capitale dalla suddetta qualifica e di elevarlo ad area da ricomprendere nell'obiettivo 1.
La norma non comporta alcun effetto sulla finanza pubblica, tendendo ad utilizzare esclusivamente le risorse finanziarie di fonte comunitaria.
L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio sulla base dei criteri in esso specificati. In particolare, con il decreto dovranno essere individuati dei requisiti minimi per l'accesso alla professione e un percorso formativo uniforme, oltre che l'indicazione di requisiti generali da approfondire poi in sede di disciplina regionale, al fine di adeguarli alle peculiarità territoriali. Attualmente, esiste un irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate, mentre le guide straniere che intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad una informativa preventiva.
L'articolo 10 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano, ed a disciplinare, l'istituto del trust, il contratto di fiducia, all'interno della disciplina del contratto di mandato, tipico dei paesi anglosassoni e previsto nel diritto comunitario. Nell'ultimo decennio il mercato italiano ha registrato una crescente domanda di prestazioni legali e più ampiamente professionali inerenti ad operazioni fiduciarie. Questa domanda si è tradotta in larga misura nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al trust.









