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Illustrazione tecnica degli articoli

25 settembre 2009
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Decreto legge "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

 

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18


Articolo 1

La disposizione di cui all’articolo 1 è volta a porre rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, accertata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza ex articolo 226 TCE del 24 maggio 2007 (causa C-394/05).

A seguito della sentenza, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione per inadempimento degli obblighi di esecuzione della sentenza, ai sensi dell’art. 228 TCE (attualmente in fase di messa in mora), in esito alla quale, com’è noto, la Commissione potrebbe proporre un nuovo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, per vedere accertato l’ulteriore inadempimento dello Stato italiano, con conseguente possibile irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie. Da ciò la necessità e l’urgenza di provvedere a porre rimedio alle difformità rilevate nella sentenza che si ritengono effettivamente sussistenti.

Con la lettera di messa in mora, la Commissione europea ha contestato, tra l’altro:
a) l’errato recepimento dell’articolo 5, par. 1, della direttiva ad opera dell’articolo 5, comma 15, del decreto legislativo n. 209 del 2003, come modificato, in quanto tale ultima previsione, ponendo l’obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, restringerebbe il campo di applicazione della direttiva;
b) la mancata trasposizione dell’articolo 8, comma 4, della direttiva a seguito dell’abrogazione dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 ad opera del decreto legislativo 23 febbraio 2003, n. 149.

La norma in esame intende:
- precisare che le imprese di autoriparazione tenute all’obbligo di consegna dei pezzi usati asportati al momento della riparazione adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero, in caso contrario, avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, così da superare i rilievi di cui alla lettera a);
- reintrodurre la disposizione dell’abrogato articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 per rispondere alla contestazione di cui alla lettera b).

 

Articolo 2

L’articolo 2 reca, al comma 1, disposizioni relative alla corretta attuazione del cd. “Primo pacchetto ferroviario” (Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE) e al comma 2, norme per garantire il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Le disposizioni di cui al comma 1 sono state predisposte al fine di risolvere la procedura d’infrazione n. 2008/2097, nell’ambito della quale la Commissione europea ha formalmente messo in mora l’Italia (nota del 26 giugno 2008), insieme ad altri 23 Stati, in relazione alla mancata corretta attuazione delle disposizioni relative al c.d. primo pacchetto ferroviario.

Le osservazioni formulate attengono in particolare alle problematiche elencate di seguito:
a) indipendenza dei soggetti deputati all’assolvimento delle funzioni essenziali connesse con l’accesso all’infrastruttura ferroviaria ed in particolare quelle relative all’assegnazione delle tracce e all’imposizione dei diritti di accesso alla rete;
b) sistema di tariffazione dell’accesso alla rete;
c) poteri ed autonomia dell’Organismo di regolazione previsto dall’articolo 30 della Direttiva 2001/14/CE.

Con particolare riferimento all’Organismo di regolazione (art. 30 della direttiva 2001/14/CE), sono state fornite rassicurazioni (da ultimo con nota n. 1030 del 21 gennaio 2009) in ordine all’indipendenza dello stesso in quanto, pur se individuato dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le relative funzioni sono svolte da un organismo operante all’interno del predetto Ministero, ma collocato al di fuori della struttura dipartimentale in modo da garantire l’indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione del canone di accesso all’infrastruttura, dagli organismi preposti all'assegnazione della capacità e dai richiedenti e da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico. (v. articolo 4, comma 1, lettera c), del DPR n. 211 del 2008).

Contestualmente, sono state fornite indicazioni puntuali sull’adozione di misure, anche di carattere legislativo, per assicurare all’Organismo una piena indipendenza finanziaria, tramite l’attribuzione di risorse proprie. 

La norma in questione è stata, quindi, predisposta a conclusione di una serie di incontri e di scambi con la Commissione europea e sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Commissione che, in primis, ha rappresentato l’opportunità che le richieste di informazioni e le decisioni assunte dall’organismo di regolazione siano dotate della cogenza necessaria ad assicurarne il rispetto, tramite la previsione anche di appropriate sanzioni - punto 3, lettere c) e d) della nota di messa in mora del 26 giugno 2008 - ed, inoltre, che l’organismo sia dotato di un proprio budget - punto 3, lettere b) della predetta nota del 26 giugno 2008. 

Peraltro con nota del 9 giugno 2009 la Commissione europea ha fissato il termine di un mese per la comunicazione delle misure poste in essere in adempimento degli impegni che il Governo italiano si è assunto con la nota sopracitata del 21 gennaio 2009, circostanza che rende urgente l’intervento normativo in esame. 

L’articolo in commento novella l’articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, apportando le seguenti modifiche:
a) ai sensi dell’art. 2, paragrafo 5), della direttiva 2007/58/CE, il comma 1 è stato integrato con la previsione “E’ inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all’aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico”, rendendo, quindi, espressa la previsione dell’indipendenza dell’Organismo dall’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto nazionale di passeggeri, di fatto già realizzata in quanto l’Organismo di regolazione è collocato, come già detto, al di fuori dei dipartimenti;
b) dopo il comma 1 è stato inserito un nuovo comma contenete la previsione che all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di Organismo di regolazione sono assegnate, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione del predetto Ministero, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni. Tale previsione si è resa necessaria al fine di assicurare autonomia finanziaria all’Organismo, che come riferito è già esistente ed operante nell’ambito della suddetta Amministrazione svolgendo regolarmente le funzioni di competenza consistenti, tra l’altro, nell’emanazione di determinazioni, indicazioni e prescrizioni al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore. L’ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro ed è articolato in due uffici dirigenziali non generali (articolo 4, comma 1, lettera c), del DPR n. 211 del 2008), inoltre, il personale assegnato è personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che svolge la propria attività in uffici situati all’interno della sede della stessa amministrazione, pertanto la copertura degli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di personale è assicurata dagli stanziamenti esistenti nello stato di previsione del predetto Ministero (centro di responsabilità “direzione generale affari generali e del personale”), pertanto la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
c) dopo il comma 6 è stato inserito il comma 6-bis recante la previsione che l’Organismo può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell’infrastruttura, alle imprese ferroviarie ed agli operatori del settore, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e Il, della legge 24 novembre 1981, n, 689, per le seguenti fattispecie di violazioni:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso e all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato di settore, realizzato dal soggetto autore della violazione nell‘ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell’organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.

In merito, si osserva che l’attribuzione del potere di irrogare sanzioni si presenta non come una nuova ed ulteriore funzione ma quale naturale completamento della funzione di regolazione e vigilanza che, altrimenti, sarebbe priva di cogenza, come peraltro specificatamente richiesto dalla stessa Commissione europea, pertanto anche la disposizione in questione non comporterà nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
d) il comma 7, è stato sostituito con la esplicita previsione della devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative ai provvedimenti emessi dall’organismo, compresi quelli aventi natura sanzionatoria. Come anticipato in precedenza, il comma 2 dell’articolo in commento reca disposizioni per consentire il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

L’Agenzia è stata istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva 2004/49/CE che, all’articolo 16, prevede l’individuazione di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria.

L’Agenzia rappresenta, pertanto, la più importante modifica introdotta, negli ultimi anni, agli assetti istituzionali di presidio della sicurezza ferroviaria del Paese, dovendo assolvere ai compiti normativi, autorizzativi e di controllo per l’intero sistema ferroviario nazionale, inglobando molte delle funzioni precedentemente svolte, in tale settore, dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nonostante sia stata istituita da quasi un biennio, l’Agenzia non ha ancora raggiunto la piena operatività non potendo contare su un proprio organico di personale, a causa della mancata definizione delle problematiche relative alle risorse umane destinate ad operarvi.

I recenti drammatici fatti di cronaca avvenuti nella stazione ferroviaria di Viareggio e zone limitrofe, rendono evidente l’assoluta necessità ed urgenza di garantire la piena operatività dell’autorità preposta al settore della sicurezza ferroviaria provvedendo, pertanto, ad eliminare le cause ostative al suo regolare funzionamento, tra le quali l’impossibilità di avviare le procedure selettive pubbliche per il reclutamento del personale (massimo 300 unità) che costituirà l’organico dell’Agenzia a causa della mancata definizione di un comparto di contrattazione collettiva.

Nelle more dell’avvio delle suddette procedure di reclutamento, per garantire la necessaria continuità di azione, la conservazione e l’efficace sviluppo dell’attuale know-how del settore, il decreto legislativo n. 162 del 2007 prevede che, in fase di prima applicazione, l’Agenzia si avvalga del personale qualificato del Gruppo FS che attualmente opera nel settore della sicurezza ferroviaria. A detto personale, ritenuto essenziale ai fini del mantenimento degli attuali standard di sicurezza del trasporto su ferro, è destinata una riserva di posti nell’ambito delle predette selezioni pubbliche.

La norma proposta consente l’attribuzione al personale dell’Agenzia, nelle more della definizione del comparto di contrattazione collettiva, del trattamento giuridico ed economico attribuito al personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza al Volo (ANSV), anch’essa istituita in attuazione di una direttiva comunitaria, i cui compiti e le cui professionalità presentano evidenti similitudini  con quelli dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Tale previsione mira ad evitare che il personale qualificato attualmente operante nel settore della sicurezza ferroviaria, proveniente dalle società del Gruppo FS, sia disincentivato a partecipare alle procedure concorsuali trovando più opportuno conservare il rapporto di dipendenza dall’attuale società di appartenenza, pur non potendo più svolgere le funzioni che sono state attribuite all’Agenzia, con conseguente pericolosa perdita del know-how di settore.

La norma proposta non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l’Agenzia ha risorse finanziarie proprie ai sensi dell’art. 26 del citato decreto legislativo n.162 del 2007, nell’ambito e nei limiti delle quali provvederà a programmare le procedure di reclutamento del personale. Peraltro i dati economici su cui sono state determinate le suddette risorse finanziarie sono già riferiti al personale di provenienza dal Gruppo FS. 

 

Articolo 3

La C. giust. CE , in merito alla questione sorta tra un operatore economico italiano e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, ha ritenuto incompatibile la disposizione di cui all’articolo 10, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994, applicabile in via generale anche all’affidamento dei servizi, disciplinato dal decreto legislativo n. 157 del 1995, con il diritto comunitario (e segnatamente con la direttiva 92/50/CEE) laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.

Osserva la Corte che non si può impedire, a priori, una disciplina nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative. Pertanto, non è senz’altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione obbligatorie.

Tuttavia la maggiore severità della disciplina nazionale, da un lato deve trovare giustificazione nell’esigenza di una migliore tutela della concorrenza, della trasparenza e della par condicio, dall’altro incontra un limite nel principio di proporzionalità (par. 23). Facendo applicazione di tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto, la C. giust. CE ha rilevato che la legislazione italiana prevede una esclusione <<automatica>>, in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l’esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara; esso ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario, e contrasta con il principio di proporzionalità.

Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perché non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti.

Osserva la Corte che i gruppi di imprese possono presentare forme e obiettivi variabili, e non escludono necessariamente che le imprese controllate godano di una certa autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, in particolare nel settore della partecipazione a pubblici incanti. Ancora, i rapporti tra imprese di un medesimo gruppo possono essere disciplinati da disposizioni particolari, ad esempio di tipo contrattuale, atte a garantire tanto l’indipendenza quanto la segretezza in sede di elaborazione di offerte che vengano poi presentate contemporaneamente dalle imprese in questione nell’ambito di una medesima gara d’appalto.

Secondo la Corte, compete alla stazione appaltante il compito di accertare se il rapporto di controllo abbia esercitato un’influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell’ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica, mediante un esame e una valutazione dei fatti. La constatazione di un’influenza siffatta, in qualunque forma, è sufficiente per escludere tali imprese dalla procedura di cui trattasi. Per contro, la semplice constatazione dell’esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate, risultante dall’assetto proprietario o dal numero dei diritti di voto che possono esercitarsi nelle assemblee ordinarie, non è sufficiente affinché l’amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di questa procedura.

Data la immediata e diretta applicabilità delle pronunce della C. giust. CE, essa comporta la illegittimità anche della disciplina contenuta nell’articolo 34, comma  2, codice appalti, di identico tenore rispetto a quella di cui al citato articolo 10, comma 1-bis della legge n. 109 del 1994, stigmatizzata dalla Corte.

La disciplina nazionale va letta nel senso che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara.

A contrario, deve ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluente in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.

Sul piano applicativo, si pone un problema di onere della prova e di momento in cui vanno effettuati gli accertamenti.

In ordine al profilo probatorio, i bandi e gli inviti potranno esigere dai concorrenti di dichiarare, alternativamente:
- di non essere in nessuna situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara;
- di dichiarare la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara, indicando tutti gli elementi, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta.

Spetterà poi alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.

Al fine di tale verifica, occorre peraltro conoscere il contenuto delle offerte, sicché si tratta di verifica che va rinviata al momento in cui vengono aperte le buste contenenti le offerte.

Mentre i requisiti di carattere generale vengono verificati dopo l’aggiudicazione definitiva (v. art. 11, co. 8, codice), si deve anticipare la verifica della situazione di controllo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte, per scongiurare che le offerte imputabili al medesimo centro decisionale turbino la gara (influendo, ad es., sul computo della media per la soglia di anomalia).

Poichè la situazione di controllo che influisce sulle offerte costituisce una causa di esclusione, la stessa va correttamente inserita nell’art. 38 del codice, ed espunta dall’art. 34 dove è attualmente collocata.

Il comma 4 dell’articolo 3 modifica l’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 di coordinamento del testo normativo in conseguenza delle modifiche introdotte dalle disposizioni dell’articolo in esame.

Il comma 5 prevede la decorrenza dell’efficacia delle modifiche legislative introdotte rispetto alle procedure di affidamento avviate prima della data di entrata in vigore del decreto.

 

Articolo 4

L’articolo 4 contiene disposizioni per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche  finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni.

Il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 216 del 2006 al fine di definire e razionalizzare la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto. Esso ha carattere di urgenza in relazione alle necessità di coordinamento con le modifiche del decreto legislativo n. 16 del 2006 introdotte dall’articolo 27, comma 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, la sua introduzione risulta necessaria ed urgente atteso che, ai sensi della direttiva 2008/101/CE “aviation”, è previsto che ad ogni compagnia aerea operante nell’ambito europeo venga assegnato un limite alle  emissioni di CO2 derivanti dall’uso dei carburanti fossili. A tale fine, ogni Stato membro assegnerà un quantitativo di permessi di emissione, analogamente a quanto già avviene nei settori industriali già inclusi nella direttiva 2003/87/CE “emission trading”. Ai fini della definizione del quantitativo di permessi da assegnare, ogni compagnia aerea dovrà presentare alle autorità nazionali competenti un piano di monitoraggio delle proprie emissioni entro il 30 agosto 2009, sulla base delle linee-guida pubblicate sulla GUCE L 103 del 23 aprile 2009.

L’autorità nazionale competente valuterà ed approverà il piano, che verrà successivamente trasmesso alla Commissione europea per la decisione finale di assegnazione dei permessi; pertanto, l’approvazione da parte dell’autorità nazionale competente rappresenta la condizione necessaria per l’assegnazione gratuita dei permessi alle compagnie aeree, in assenza della quale le compagnie aeree dovranno acquistare i permessi a titolo oneroso. Considerato che il prezzo di ciascun permesso è stimato attualmente tra i 10 e i 15 euro, in Italia la spesa per l’acquisto dei permessi onerosi per le compagnie aeree potrebbe aggirarsi attorno ai 250-400 milioni di euro l’anno. Risulta pertanto urgente, nelle more del recepimento della direttiva 2008/101/CE, inserita nell’allegato B alla legge comunitaria 2009 (AC 2449), l’identificazione dell’autorità nazionale competente nel Comitato già responsabile della gestione della direttiva 2003/87/CE, al fine di rendere immediatamente operativa la valutazione ed approvazione dei piani di monitoraggio.

I commi 3, 4 e 5 in proposta recano infine misure urgenti per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese, in armonia con le direttive europee in tema di riduzione delle emissioni e di valutazioni ambientali anche integrate. Si prevede in particolare il riconoscimento di semplificazioni ed incentivi amministrativi per gli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all’incremento dell’efficienza energetica negli impianti, con particolare riferimento alla procedura di rilascio ed alla durata dell’Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005.

Un decreto del Ministero dell’ambiente individuerà linee guida e coefficienti al cui ricorrere troveranno applicazione le semplificazioni previste; sono altresì previsti particolari benefici per le imprese in possesso di certificazione ambientale ISO o EMAS.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la costituzione di nuovi organismi né l’attribuzione alla pubblica amministrazione di compiti aventi possibili ricadute sull’equilibrio finanziario, Con particolare riferimento al comma 2, si persegue anzi una finalità di razionalizzazione amministrativa ed economica attribuendo il ruolo di autorità competente ai sensi della direttiva 2008/101/CE, al Comitato di gestione che già riveste il ruolo di autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Anche le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non comportano oneri per la finanza pubblica, ed anzi sono idonee a determinare risparmi dal punto di vista degli oneri amministrativi per le imprese, nonché in termini di spese istruttorie sostenute dall’amministrazione, prevedendosi infatti una maggiore durata delle autorizzazioni rilasciate conformemente all’accertamento di determinate caratteristiche di particolare qualità ambientale degli impianti progettati.

 

Articolo 5

La disposizione di cui all’articolo 5 è volta a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che ha fatto seguito allo slittamento al 2010 dell’entrata in esercizio del nuovo MUD (di cui al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008), disposto dal comma 2-quinquies  dell’articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009.

Tali dichiarazioni, essendo prescritte sia per l’elaborazione delle quote di mercato sia per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla normativa comunitaria, sono necessarie per garantire il completo adempimento degli obblighi comunitari assunti dallo Stato italiano.

Al fine di rendere possibile l’acquisizione delle informazioni necessarie a tale scopo, la disposizione in esame prevede, per l’anno 2009, che esse siano assunte nell’ambito del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso Unioncamere.

 

Articolo 6

La disposizione di cui all’articolo 6 è volta ad apportare talune modifiche alla Sezione III dell’Allegato 2 al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), finalizzate ad eliminare le possibili incertezze interpretative che l’attuale formulazione, introdotta dall’articolo 27 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), potrebbe ingenerare in fase applicativa ed il relativo rischio di violazioni del diritto comunitario.

L’urgenza della disposizione è data dalla necessità di evitare che possano determinarsi i predetti problemi applicativi tenuto conto che la legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), è entrata in vigore lo scorso 29 luglio.

La disposizione recata al comma 2 risponde alla necessità di assicurare la delegificazione della materia, disposta dal comma 3 del menzionato articolo 27.

 

Articolo 7

Le norme di cui all’articolo 7 si rendono necessarie per colmare le carenze dell’attuale quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura industriali - carenze evidenziate anche da recenti indagini – che, secondo quanto ritenuto dalla Commissione europea, costituiscono un ostacolo all’uso ed al commercio di contatori di gas di tipo venturimetrico a diaframma. Con la norma in commento sarà, pertanto, possibile risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4915, avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE.

La finalità delle norme è, inoltre, quella di fornire le disposizioni atte a correggere ed adeguare una diffusa condizione di non conformità alle norme di metrologia legale dei sistemi di misura utilizzati dagli utenti e dai consumatori industriali del sistema del gas naturale, che operano attualmente in conformità di soli standard tecnici.

Il comma 1 semplifica gli adempimenti amministrativi previsti per gli scambi commerciali di gas, disponendo che i sistemi di misura utilizzati nelle stazioni per l’interconnessione delle infrastrutture del sistema a rete del gas naturale, in luogo della approvazione di modello e dei controlli metrologici riconducibili al Regio decreto del 23 agosto 1890, n. 7088, siano realizzati secondi i criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, nel decreto ministeriale di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 625 del 1996 recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Il comma 2 è finalizzato, invece, ad assicurare la tutela dei clienti finali connessi alle reti di trasporto di gas naturale, prevedendo che per gli strumenti di misura relativi a tali clienti industriali e del settore termoelettrico, esclusi dall’applicazione della direttiva comunitaria 2004/22/CE sugli strumenti di misura, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, siano emanate disposizioni volte a determinare i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici, stabilendo un termine massimo di un anno per il loro adeguamento.

Con le disposizioni dell’articolo in commento, il controllo pubblico sulla misura delle produzioni di idrocarburi rimane in capo all’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello sviluppo economico che, unitamente al Ministero dell’economia e delle finanze, assolve ai compiti di vigilanza disposti dall’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Il controllo pubblico sulla misura del gas scambiato fra operatori della filiera è svolto, a tutti gli effetti di legge, dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attraverso i codici da essa approvati.

Si segnala che le norme in esame sono coerenti con le disposizioni introdotte con decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che prevedono l’applicazione dell’accisa sul consumo del gas naturale al momento del consumo dei clienti finali.

L’attuazione dell’articolo in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

 

Articolo 8

La disposizione di cui all’articolo 8 concerne un’autorizzazione di spesa che consente di avviare la realizzazione degli interventi connessi con l’implementazione del numero unico europeo (NUE) previsto dalla direttiva n. 2002/22/CE, che, all’articolo 26, ha imposto agli Stati membri di istituire, a partire dal 24 luglio 2003, il numero unico di emergenza 112 al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza, con funzionalità di localizzazione del chiamante.

Al riguardo si evidenzia che l’Italia deve fronteggiare la messa in mora della Commissione UE, ex art. 228 TCE, fornendo precisi e circostanziati elementi per evitare l’ulteriore aggravio della procedura di infrazione in atto (n. 2006/2114 e 2008/2258), all’esito della quale – verosimilmente già nel corso del 2010 - lo Stato verrebbe condannato al pagamento di pesantissime sanzioni pecuniarie dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Articolo 9

L’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, individua, fra le autorità competenti ai fini dell’applicazione del “pacchetto igiene”, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende unità sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, la norma in commento introduce allo stesso comma un nuovo periodo con il quale si aggiunge ad essi il Ministero della difesa, per le sole forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.

L’integrazione nel senso indicato s’impone in quanto l’attuale ambito di previsione non consente di assicurare, nelle zone d’impiego all’estero dei contingenti militari, l’applicazione della normativa in materia di igiene alimentare per le derrate alle destinate unità ivi impiegate, con effetti vieppiù problematici per gli acquisti di prodotti non di origine nazionale, ovvero provenienti da Paesi diversi da quelli comunitari.

Si tratta di un problema evidenziatosi con particolare evidenza in quest’ultimo periodo, anche in ragione di particolari situazioni d’impiego che rendono indispensabile il ricorso alle risorse locali. Basti pensare alle unità militari dispiegate sul territorio, occasionalmente o permanentemente, anche per reparti isolati, distanti da basi logistiche militari nazionali o alleate, che devono essere dotati di autonome mense anche per ragioni di sicurezza, stante l’impossibilità o le difficoltà di rifornimenti dai magazzini militari.

La norma in esame, pertanto, colma un vuoto legislativo, prevedendo che per le citate esigenze approvvigionative l’Autorità competente sia il Ministero della difesa, che può utilizzare agli stessi fini l’organizzazione e le figure professionali della sanità militare, costantemente presenti anche nei contingenti militari operanti nelle missioni internazionali, per garantire l’effettività dei controlli sanitari, coerentemente con la previsione del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’intervento normativo è necessario e urgente in relazione alla natura stessa della materia regolata e all’opportunità che i controlli siano assicurati con immediatezza anche in relazione alle condizioni climatiche dei teatri operativi che vedono impegnati contingenti italiani.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 10

La disposizione si rende necessaria al fine di adeguare, in conformità al parere espresso dalla Commissione delle Comunità Europee, a seguito della messa in mora ex articolo 226 TCE, le disposizioni di cui all’articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961 n. 1216, alle disposizioni vigenti in altri Stati membri dell’Unione europea in tema di responsabilità di pagamento dell’imposta annuale sui contratti di assicurazione.

In particolare è previsto che la disposizione del vigente art. 4-bis, che impone la nomina di un rappresentante fiscale per le imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, non si applica alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell’Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano lo scambio di informazioni.

 

Articolo 11

L’articolo in commento modifica gli articoli 17 e 38-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, al fine adeguare l’ordinamento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa in data 16 luglio 2009 (causa C-244/08). La vicenda processuale ha tratto origine dalla procedura d’infrazione n. 2003/4648, avviata a causa della difformità, rispetto alla disciplina comunitaria, della normativa nazionale nella parte in cui prevede, per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri con stabili organizzazioni in Italia, il ricorso al rimborso di cui all’articolo 38-ter, qualora tali operazioni fossero poste in essere nei confronti della “casa madre” estera. A parere della Commissione, una duplicità di posizioni IVA del soggetto non residente (una riferita alla “casa madre” ed una alla stabile organizzazione) è incompatibile con l’attuale quadro normativo comunitario.

Le modifiche apportate, attraverso l’inserimento, nel secondo comma dell’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, delle parole “e senza stabile organizzazione in Italia”, non consentono ora al soggetto non residente di nominare un rappresentante fiscale, o di identificarsi direttamente in presenza di una propria stabile organizzazione sul territorio dello Stato, nei casi in cui le operazioni non siano state effettuate da o nei confronti delle medesime stabili organizzazioni.

Nella normativa risultante dalle modifiche ora apportate, la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inoltre, non consente più al soggetto non residente di identificarsi ai fini dell’IVA in Italia nell’ipotesi in cui effettui operazioni nei confronti di clienti non soggetti passivi d’imposta; ai relativi adempimenti il soggetto non residente dovrà quindi provvedere tramite la propria stabile organizzazione.

Nella nuova normativa si verifica altresì che qualora l’operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente sia svolta senza l’intervento della stabile organizzazione – essendo resa direttamente dalla “casa madre” del soggetto non residente nei confronti di un soggetto che agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, identificato ai fini IVA in Italia – ai relativi adempimenti dovrà provvedere il soggetto cessionario o committente con il meccanismo del c.d. reverse charge, trovando applicazione le disposizioni di cui all’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e all’articolo 44, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 427 del 1993.

Le modifiche apportate al primo comma dell’articolo 38-ter del DPR n. 633 del 1972 stabiliscono, coerentemente, che, per i rimborsi dell’IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia direttamente dalla casa madre, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire tale IVA nelle liquidazioni da questa eseguite.

 

Articolo 12

Le disposizioni di cui all’articolo 12 sono finalizzate ad evitare il prosieguo della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea a causa dell’esclusione dal regime SIIQ delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società estere, in particolare società residenti in uno dei Paesi membri o nello Spazio economico europeo.

Il regime speciale introdotto dalla disposizione in commento si applica, infatti, alle sole società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato, ad esclusione, quindi, delle stabili organizzazioni di società estere.

In merito occorre tener presente che per le SIIQ la quota del reddito d’impresa esente, riferita all’attività di locazione immobiliare, viene assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti all’atto dell’attribuzione dei relativi dividendi. A tal fine, le SIIQ sono obbligate a distribuire almeno l’85 per cento degli utili di esercizio provenienti dall’attività esente.

Appare quindi evidente che il trattamento fiscale appena descritto non sarebbe applicabile tout court alle stabili organizzazioni di soggetti esteri in quanto gli utili da esse prodotti, seppure derivanti da un’attività di locazione immobiliare, sono sempre riconducibili alla società estera cui fa capo la stabile organizzazione e sono sottoposti a ritenuta secondo la normativa nazionale vigente nello Stato di residenza del soggetto che li distribuisce.

Pertanto, la rinuncia all’imposizione nei confronti delle stabili organizzazioni estere da parte dello Stato italiano non avvantaggerebbe gli investitori partecipanti nella società estera, bensì lo Stato estero, che sottoporrebbe ad imposizione secondo le proprie regole ordinarie il reddito originatosi in Italia senza, peraltro, dover accordare un credito d’imposta per imposte pagate all’estero dal momento che il reddito in Italia, come illustrato, non ha subito imposizione.

Conseguentemente si rende necessaria una modifica normativa che non si limiti ad estendere il regime SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere ma che preveda, nel contempo, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni (e rispondano, ovviamente, a tutti gli altri requisiti previsti), l’imposizione, nei confronti della società estera, del reddito prodotto dalle stabili organizzazioni con un’aliquota IRES pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una SIIQ italiana, vale a dire al 20 per cento.

L’intervento normativo dovrebbe scongiurare il prosieguo della procedura d’infrazione e, peraltro, la circostanza che uno stesso reddito sia sottoposto ad imposizione nella stessa misura con modalità diverse nei confronti di soggetti residenti e non residenti non sembra poter essere censurabile alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 13 dicembre 2005, causa n. C-446/03; sentenza 14 dicembre 2006, causa n. C-170/05 e sentenza 6 giugno 2000, causa n. C-35/98).

Pertanto, alla luce delle peculiari modalità di imposizione delle SIIQ e delle SIINQ previste dalla normativa nazionale, è compatibile con i principi comunitari un sistema di imposizione che stabilisca la stessa misura di prelievo fiscale sui redditi prodotti da soggetti residenti e non residenti, prevedendo per i primi la tassazione al momento della distribuzione del dividendo e per i secondi l’imposizione del reddito d’impresa prodotto dalle stabili organizzazioni di società estere che si qualificano come SIIQ.

 

Articolo 13

Con la nota C(2007)2863 del 27 giugno 2007, la Commissione europea ha emesso, nei confronti della Repubblica italiana, un parere motivato ai sensi dell’articolo 226, primo comma, del Trattato CE con il quale si contesta la mancata osservanza degli obblighi comunitari che incombono in virtù dell’articolo 90 del Trattato medesimo. Successivamente la Commissione ha deferito, dinnanzi alla Corte di Giustizia CE (Causa C-572/08), la Repubblica italiana per non essersi adeguata alle indicazioni della medesima Commissione nei tempi previsti.

Oggetto della procedura di infrazione in parola è il combinato disposto dalle norme dell’art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise - TUA) secondo l’interpretazione recata dalla circolare n. 24/D del 2004 dell’Agenzia delle dogane e dell’art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilirebbe una tassazione discriminatoria in materia di oli lubrificanti rigenerati.

Tale articolo 62 prevede, attualmente, la sottoposizione degli oli lubrificanti ad una  imposta di consumo che si applica, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 62,  in misura ridotta (50 per cento) sugli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli lubrificanti usati. Tale riduzione di tassazione è finalizzata ad incoraggiare la rigenerazione dei lubrificanti esausti attraverso la compensazione del maggior costo produttivo dei lubrificanti ottenuti a partire da oli usati rispetto quelli ottenuti a partire da prodotti petroliferi.

L’agevolazione fiscale suddetta compete anche agli oli lubrificanti rigenerati in altri Paesi dell’UE e successivamente commercializzati in Italia; per tali prodotti, al fine di incoraggiare lo smaltimento, attraverso la rigenerazione, degli oli lubrificanti usati raccolti nel territorio nazionale, l’agevolazione fiscale in parola compete a condizione che gli oli rigenerati in parola siano ottenuti a partire da oli esausti raccolti in Italia, come ribadito dall’art. 1, comma 116, della citata legge n. 266 del 2005.

Tale ultima disposizione fu approvata dal legislatore nazionale per ribadire la connotazione ambientale del beneficio fiscale in questione (finalizzato allo smaltimento di “rifiuti” italiani). In tal senso è opportuno evidenziare che non è tecnicamente possibile, in linea generale, distinguere gli oli lubrificanti ottenuti dagli oli usati da quelli ottenuti, ex novo, dal petrolio.

L’effettiva origine degli oli lubrificanti può essere effettuata solo controllando che la loro produzione sia avvenuta in specifici stabilimenti di rigenerazione e verificando che gli stessi stabilimenti abbiano acquisito, come materia prima, oli esausti.

Occorre rilevare anche che la citata disposizione contenuta nell’articolo 62 del testo unico delle accise, inerente il suddetto beneficio fiscale, è attualmente finalizzata, indirettamente, a sostenere la raccolta stessa degli oli usati. Infatti il COOU (Consorzio obbligatorio degli oli usati – soggetto istituzionalmente preposto alla raccolta degli oli esausti) vende a titolo oneroso i lubrificanti usati raccolti nel territorio nazionale ai soggetti rigeneratori quale materia prima per la loro attività, ricavando, in parte, le risorse economiche per il proprio sostentamento.

Ciò detto si rileva che, a parere della Commissione europea il luogo di raccolta degli oli (c.d. criterio dell’origine) risulta discriminatorio e tale da favorire, attraverso una tassazione differenziata, la commercializzazione del prodotto nazionale rispetto al prodotto importato, in spregio ai principi comunitari dettati dall’articolo 90 del Trattato CE. Pertanto, al fine di superare i suddetti rilievi comunitari, è stato predisposto il presente schema di norme che, modificando talune disposizioni nazionali, adegua il quadro normativo interno a quello comunitario.

Con lo stesso schema si intende anche dare soluzione ad un altro rilievo comunitario parimenti connesso all’attività di rigenerazione dei lubrificanti usati. Nell’ambito della produzione di oli lubrificanti rigenerati vengono, infatti, realizzati, in piccole percentuali, prodotti energetici che sono successivamente impiegati, a seguito di ulteriori trattamenti, come carburanti o combustibili. Tali prodotti ai sensi del suddetto comma 5 dell’articolo 62 del TUA risultano sottoposti ad accisa in misura ridotta (50 per cento dell’aliquota).  Non risultando tale disposizione aderente con quanto  previsto dalla direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dei prodotti energetici, lo Stato italiano ha chiesto alla Commissione europea la concessione di una specifica deroga comunitaria ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della medesima direttiva 2003/96/CE.

Con la Comunicazione del Consiglio COM(2007) 826 final del 19 dicembre 2007 l’Esecutivo comunitario ha, però, rigettato la suddetta domanda di deroga, rendendo indispensabile la modifica della disposizione contenuta nell’articolo 62, comma 5 del TUA inerente la suddetta riduzione dell’accisa. In tale senso lo schema che segue prevede anche l’adeguamento,  del medesimo art. 62, comma 5, al quadro normativo comunitario in materia di accisa.
Il testo normativo predisposto tiene conto della prioritaria esigenza di risolvere la procedura d’infrazione in corso, attribuendo al COOU, che per legge deve raccogliere gli oli usati, l’obbligo di farsi carico degli eventuali maggiori costi della rigenerazione non recuperabili dal mercato.

La soluzione proposta prevede:
- sotto il profilo dell’imposta di consumo, l’applicazione di unica aliquota a tutti gli olii lubrificanti, sia di prima distillazione che rigenerati, in una misura inferiore a quella attualmente applicabile agli olii di prima distillazione, tale per cui il gettito per l’erario, e conseguentemente l’onere per il consumatore, restino immutati.
- sotto il profilo della normativa ambientale, l’obbligo per il Consorzio di pagare alla rigenerazione un corrispettivo per lo smaltimento in misura adeguata rispetto alla situazione di mercato, ai costi di rigenerazione ed all’eventuale ricavo che potrebbe derivare al Consorzio stesso nel caso di avviamento degli oli usati raccolti alla combustione.
Così facendo lo Stato italiano demanda al COOU la determinazione del corrispettivo, sia alla raccolta che alla rigenerazione, tramite negoziazione con le categorie d’imprese interessate consentendone la copertura tramite l’obbligo imposto alle imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di partecipare al Consorzio e di corrispondergli un contributo sufficiente a coprire il costo dei riferiti corrispettivi e della sua gestione, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti dal Consorzio medesimo.

 

Articolo 14

La norma in commento è diretta a risolvere la procedura di infrazione n. 4145/2008 (messa in mora), ex articolo 226 del Trattato CE, avviata con riferimento al regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati.

La questione sollevata dall’Esecutivo comunitario riguarda il diverso trattamento fiscale sussistente tra i suddetti fondi esteri ed i fondi mobiliari non armonizzati di diritto italiano. A questo proposito, la Commissione europea ha fatto presente che il criterio di tassazione applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi esteri non conformi si configura penalizzante rispetto a quello previsto per i proventi conseguiti dagli indicati fondi italiani e che quindi tale regime non è compatibile con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali nell’ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo stabiliti dagli articoli 56 del Trattato CE e 40 dell’Accordo SEE.

Il trattamento fiscale stabilito per gli OICVM di diritto estero è contenuto nell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. In sostanza, è previsto che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tali fondi sono tassati in capo al sottoscrittore al momento della percezione dei proventi mediante una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata dall'intermediario residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi oppure del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di riscatto o di cessione delle quote ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote stesse.

Per i proventi relativi a quote di fondi esteri conformi alle direttive comunitarie, la ritenuta è a titolo di acconto se i proventi sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali ed è a titolo di imposta negli altri casi. Diversamente, per i proventi dei fondi non conformi, la ritenuta è sempre a titolo di acconto.

Infine, se i proventi sono percepiti direttamente all’estero o senza l’intervento di un sostituto di imposta residente, questi vanno indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e scontano le imposte nei seguenti modi:
- imposta sostitutiva del 12,50 per cento se si tratta di proventi relativi a fondi conformi;
- tassazione ordinaria se si tratta di proventi relativi a fondi non conformi.

Da tale quadro normativo, risulta che il trattamento fiscale previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione in fondi di diritto estero si configura diverso da quello previsto per i proventi dei fondi di diritto italiano. Infatti, per questi ultimi è disposta l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulla base del principio di maturazione, mentre per quelli di diritto estero la tassazione avviene in base al criterio del realizzato.

Tra l’altro, la problematica del diverso regime fiscale dei fondi di diritto estero rispetto a quelli italiani è stata più volte posta in discussione dalla Commissione europea.

Nelle more della conclusione dei lavori volti al riordino generale della materia, si è ritenuto di operare una modifica della predetta normativa limitata al solo superamento della infrazione comunitaria. L’articolo in questione, con la riformulazione dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, modifica il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR. 

Pertanto, tali proventi non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati ad una ritenuta nella misura del 12,50 per cento che sarà a titolo di imposta nel caso di percipienti non imprenditori.

 

Articolo 15

La disposizione è rivolta a migliorare alcuni aspetti della disciplina contenuta nell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine prioritario di adeguamento all’ordinamento comunitario e anche allo scopo di aumentarne la spinta liberalizzatrice in un quadro regolatorio certo e chiaro che agevoli l’iniziativa dei soggetti privati, riduca i costi per le pubbliche amministrazioni e garantisca la migliore qualità dei servizi resi agli utenti.

Si ritenuto di indicare espressamente che la nuova disciplina non si applica alle concessioni di distribuzione di energia elettrica ed ai servizi di trasporto di interesse regionale, che sono regolati, per la loro specificità, da una normativa di settore (D.Lgs 422/1997).

Per quanto concerne le concessioni di distribuzione di energia elettrica, la necessità dell’espressa esclusione dall’ambito applicativo della novella in commento deriva dalla constatazione che la disciplina ed il rilascio di tali concessioni esulano dalle competenze regionali. Tale esclusione si riconnette alle competenze tecniche statali in materia e trova ulteriore giustificazione sia nelle caratteristiche della rete di distribuzione nazionale di energia elettrica, fortemente interconnessa e di difficile frammentazione, sia nell’assetto attuale delle stesse concessioni di distribuzione.

Per quanto concerne i servizi di trasporto, la necessità di un’esclusione espressa discende dalle difficoltà applicative che deriverebbero da una possibile interpretazione estensiva dell’ambito di operatività della disciplina in esame, nel caso, ad esempio, del trasporto ferroviario di interesse regionale. In tale ipotesi, infatti, sorgerebbero problemi di coordinamento con le norme in materia di affidamenti e contratti di servizio (legge n. 33/2009 e legge 99/2009) recentemente approvate al fine di rendere il quadro normativo di settore coerente con il dettato comunitario (Regolamento CE 1370/2007). Proprio la richiamata recente normativa su affidamenti e contratti di servizio ha consentito l’affidamento di contratti di servizio di durata compatibile, in termini di sostenibilità degli investimenti, con l’avvio di procedure per l’acquisto di nuovo materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto regionale.

Quanto al contenuto, la novella chiarisce che l’affidamento a società mista pubblica e privata mediante procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo (cosiddetta “gara a doppio oggetto”) rientra tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, in linea con la Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008 sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, prevedendo, contestualmente, che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Al fine di eliminare uno degli aspetti di maggiore criticità emersi in sede di attuazione del citato articolo 23-bis, si precisa, in modo coerente e definitivo, il regime transitorio degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina di adeguamento all’ordinamento comunitario.
Quanto all’ipotesi straordinaria di affidamento in house della gestione, sottoposta a stringenti requisiti verificati dall’Autorità garante per la concorrenza e i mercati, si precisa che il parere di cui al comma 4 è reso soltanto da quest’ultima e non più, per i profili di competenza, dalle Autorità di regolazione del settore ove costituite ovvero dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ed è di natura preventiva; introducendo, altresì, il silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere entro i sessanta giorni previsti.

Si prevede, inoltre, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell’autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individui, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del citato parere.

Altri interventi riguardano i divieti rivolti a soggetti titolari di affidamenti diretti relativamente all’acquisizione della gestione di servizi ulteriori o in ambiti diversi e alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento, nonché l’assoggettabilità al patto interno di stabilità cui devono essere sottoposte le sole società in house affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, tenendo conto del nuovo regime transitorio introdotto.

 

Articolo 16

I primi tre commi dell’articolo si propongono di rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull’origine dei prodotti posti in commercio.

Si assiste, infatti, comunemente alla collocazione sul mercato di merci che vengono presentate ai consumatori come interamente prodotte in Italia – attraverso indicazione di vendita varie, quali “100% Made in Italy”, “100% prodotto italiano” o simili – in assenza di una regolamentazione della materia e spesso facendo leva sulle sole condizioni che, ai sensi della normativa doganale, consentono l’apposizione dell’indicazione “Made in Italy”, le quali condizioni non garantiscono che tutte le fasi del processo produttivo o, comunque, quelle qualificanti in relazione alle diverse categorie merceologiche (quali l’ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento), siano effettivamente compiute, per intero, sul territorio italiano.

Il comma 1 dell’articolo in esame individua, pertanto, le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come “Made in Italy”, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 2 rinvia a successivi decreti interministeriali l’eventuale precisazione delle modalità di applicazione del comma 1. Tali previsioni appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l’indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali e a quelle comunitarie – giacché tali previsioni hanno l’effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali – ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l’interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l’origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad es., sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(...) nei casi in cui l’origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l’uso di indicazioni d’origine false, norme che il Trattato lascia intatte».

In attuazione di tali principi il quarto, il quinto ed il sesto comma modificano la disciplina dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, novellata dall’art.17 comma 4 della legge 23 Luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

In particolare, il quarto comma vieta - comminando le pene di cui all’articolo 517 c.p., aumentate fino ad un terzo - l’uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia o che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, o l’uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2.

Il quinto e sesto comma integrano l’art. 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sanzionando la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l’origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Tale condotta, pure essendo astrattamente riconducibile alla norma previgente, di fatto era rimasta priva di sanzione per insuperabili limiti interpretativi. La precedente natura di reato poi, per la necessità di configurare l’elemento soggettivo del dolo, rendeva assai oneroso l’accertamento della violazione.

Con la novella oltre a specificare la condotta, superando così i precedenti limiti, si qualifica la violazione come illecito amministrativo di più facile accertamento, con una significativa sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 250.000; al fine di assicurare una tutela efficace e reale per i consumatori, si accompagna a detta sanzione la confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le indicazioni necessarie siano apposte, a cura e spese del  titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

Per assicurare comunque un ragionevole periodo transitorio e consentire agli operatori economici di adeguare le produzioni alle nuove prescrizioni, si prevede l’entrata in vigore delle disposizioni dei commi 5 e 6 decorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.
Infine si sopprime l’articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di dubbia compatibilità con il diritto comunitario.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 17

L’esecuzione del censimento dell’agricoltura è previsto a livello comunitario dal Regolamento CE n. 1166/2008 per rilevare le informazioni statistiche comparabili in ambito europeo ed internazionale sulla struttura delle aziende agricole. Tali dati sono indispensabili per orientare la politica agricola comunitaria e nazionale. Il regolamento CE n. 1166/2008 prevede la scadenza temporale del 2010, ai fini dell’esecuzione della rilevazione, per evitare il notevole aggravio statistico conseguente alla contiguità temporale con il Censimento della popolazione e con quelli economici.

Le prossime scadenza temporali, i complessi meccanismi di rilevazione del 6° Censimento dell’agricoltura, che richiedono il coinvolgimento di numerosi organi di censimento, e la necessità per l’Istituto nazionale di statistica (Istat) e per gli altri organi di censimento di doversi avvalere, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, di personale selezionato con forme flessibili di lavoro, rendono necessario e urgente l’approvazione di un’apposita normativa per il finanziamento e l’indizione del censimento al fine di rispettare i ristretti tempi imposti dalla normativa comunitaria e di non incorrere nelle sanzioni che possono essere attivate dall’Unione Europea per i soggetti inadempienti.

L’articolo si compone di 4 commi.
Al comma 1 vengono richiamate le fonti normative di livello comunitario inerenti le indagini sulla produzione agricola e sulla struttura delle relative aziende e viene autorizzata la spesa di euro 66.137.500 per l’anno 2010, di euro 50.361.000 per l’anno 2011 e di euro 12.080.847 per l’anno 2012 da assegnare all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il comma 2 prevede l’emanazione di un apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel quale vengono individuati le date di riferimento, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l’esecuzione dei censimenti.

Il comma 3 esclude dai conteggi del Patto di Stabilità Interno le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del Censimento per le Regioni individuate, dal regolamento di cui al comma 2, come affidatarie di fasi di rilevazione censuaria.

Il comma 4, in considerazione della straordinarietà che caratterizza i censimenti generali, autorizza l’Istat e tutti gli enti ed organismi pubblici censuari, così come indicati dal regolamento di cui al comma 2, ad utilizzare le forme di lavoro flessibile (quali, ad esempio, la somministrazione di lavoro). Tale reclutamento sarà limitato all’espletamento delle sole operazioni censuarie che, com’è noto, avendo cadenza decennale rivestono carattere straordinario ed è finanziato nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1

 

Articolo 18

La disposizione è finalizzata a completare il processo di armonizzazione delle normativa nazionale in materia di quote-latte con la normativa comunitaria ed, in particolare, con il Regolamento n.72/2009 (CE) del 19 gennaio 2009.

La norma consente di evitare un superfluo drenaggio di liquidità nei confronti degli allevatori che si trovano nella condizione prevista dall’articolo 9, comma 4-ter, lettera a), della legge n. 119 del 2003 come modificata dalla legge n. 33 del 2009. Infatti, il comma 4-ter prevede che a decorrere dal periodo 2009/2010, eseguite le restituzioni di cui al comma 3, venga restituito il prelievo versato dalle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.

Come noto, già per la campagna lattiera 2008/2009 l’esubero nazionale italiano si è notevolmente ridotto, a seguito di un duplice effetto: contrazione della produzione ed aumento della quota nazionale. Nella campagna 2009/2010, attualmente in corso, è entrato in vigore l’ulteriore aumento della quota nazionale attenuto dall’Italia nell’ambito dell’health check. Conseguentemente non si verificherà alcun esubero nazionale e, quindi, nessun pagamento di prelievo sarà dovuto alla Unione Europea.

Con tale norma si intende quindi evitare l’effetto perverso verso gli allevatori di richiedere il versamento mensile di somme che dovranno poi essere restituite a luglio, oltretutto nel corso di una forte crisi economico-finanziaria che colpisce in particolare il settore lattiero-caseario.
Articolo 20

Al fine di dare completa attuazione alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l’art. 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha ulteriormente disciplinato il procedimento per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione recata dal predetto articolo 24 ha affidato all’Agenzia delle entrate il compito di procedere al recupero degli aiuti secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. La presente disposizione prevede che per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società ex municipalizzate. Ciò in quanto le suddette operazioni straordinarie sarebbero risultate fiscalmente neutre se eseguite, prima della trasformazione, direttamente dagli enti pubblici di appartenenza. In altri termini, se l’ente avesse proceduto alla privatizzazione di tali società dopo l’operazione straordinaria, non avrebbe legittimamente assolto imposte, raggiungendo in fine il medesimo assetto societario.

La disposizione prevede, inoltre, che ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle entrate possano essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Inoltre, in deroga al comma 3 dell’articolo 24, che prevede che  in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti e ferme restando le disposizioni che prevedono che non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure di recupero degli aiuti di Stato e che non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale, è previsto che il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il più breve termine di quindici giorni dalla data di notifica degli accertamenti stessi.

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