Con la Direttiva Servizi, Italia e UE più competitive
Una grande scommessa per la modernizzazione dell’Italia e dell’Europa sta per essere lanciata. Una sfida all’insegna della competitività che porterà alla più decisa liberalizzazione dei servizi mai realizzata a livello europeo e a un abbattimento della burocrazia. Giovedì scorso è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri lo schema del decreto attuativo della direttiva servizi. Un traguardo raggiunto grazie al grande lavoro realizzato attraverso il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, delle associazioni di categoria, della società civile e della Commissione europea.
L’obiettivo della direttiva è quello di abbattere tutte quelle barriere che rendono faticose, se non insuperabili, le procedure per operare al di là delle frontiere del proprio Paese nel campo dei servizi, settore che genera circa il 70% del Pil comunitario. Una vera e propria rivoluzione che persegue l’obiettivo europeo di un aumento dei posti di lavoro e della loro qualità e che appare centrale nel quadro delle iniziative messe in atto dalla Commissione per giungere, entro il 2012, a una riduzione del 25% degli oneri amministrativi.
La direttiva servizi rappresenta, pertanto, un tassello fondamentale per rendere l’Europa più competitiva, così come perseguito dalla Strategia di Lisbona, e per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato unico, dando piena efficacia a una delle libertà fondamentali dell’Unione: la circolazione dei servizi e la creazione di un effettivo "spazio senza frontiere". Sarà ora responsabilità del governo così come degli enti locali vigilare affinché sia data piena attuazione a norme strategiche per il futuro economico dell’Unione Europea.







liberalizzazione? a senso unico,solo per i piccoli negozi di alimentari ,bar ,edicole ec ec ,e le rivendite di tabacchi?loro no’ loro sono i poteri forti per loro esistono ancora le distanze da mantenere,e la scusa di tutelare la salute pubblica non liberalizzate anche le rivendite di tabacchi!!i tabacchi sono liberi di incrementare l’ attivita’ aggiungendo nelle rivendite anche il bar ec ec. cosa se’ un bar vorebbe vendere i
tabacchi deve mantenere le distanze di almeno 200 mt. se questa non è concorrenza sleale. e con questo avrei una marea di cose da dire mà e inutile tanto ci sarà sempre una lobby a fare i propio interesse
Da semplice operatore della “macchina amministrativa pubblica” ho seguito con grande attenzione l’evoluzione della DIRETTIVA SERVIZI, soprattutto per quanto riguarda la sua congiunzione con il rinnovato strumento dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Un solo dubbio: si riuscirà ad armonizzare la normativa nazionale, di derivazione comunitaria, con quella regionale? Visto l’esperienza passata, credo che la strada da percorrere sia quella della “chiarezza” ed “univocità” degli intenti. In altre parole, chi non si adegua dovrà essere sanzionato! Altrimenti, si ritornerà alla storia del “vecchio SUAP”: a tutt’oggi c’è chi sostiene che il “procedimento unico” non esiste …
Se perpiacere fate pubblicare, al più presto, in Gazzetta Ufficiale il recepimento della direttiva 54/2006.
Ringraziando porgo Distinti Saluti.
Perla Suma
Saranno attrezzati i Comuni all’arduo compito? la gestione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) non potrebbe essere affidata direttamente (e più utilmente) alle camere di commercio? Credo che sarebbe l’organismo più predisposto e attrezzato alla bisogna, vista l’esperienza con la ComUnica già in atto presso il registro delle imprese, procedura con la quale il SUAP finirà necessariamente col sovrapporsi. Si garantirebbe, con la gestione camerale, sicuramente una maggiore omogeneità interpretativa e uniformità di trattamento delle procedure connesse, viste le competenze che, già in partenza, si estendono a tutto il livello provinciale.
Cordiali saluti
Leggendo il Decreto Legislativo n. 59/2010, sul recepimento della direttiva comunitaria “Bolkestein” non posso fare a meno di notare come, per l’ennesima volta, un atteso strumento di semplificazione amministrativa si sia trasformato nell’ennesimo congegno di complicazione burocratica, come solo le complesse menti italiche sanno fare.
Doveva essere uno strumento che eliminava quasi tutte le autorizzazioni per l’avvio delle attività d’impresa, che doveva dare centralità all’autocertificazione, alla DIA, a quegli strumenti che sono la regola di sempre nei paesi più avanzati, che esistono anche in Italia da più di vent’anni senza che siano mai stati compresi né dai cittadini, né dal grande popolo dei burocrati delle Pubbliche Amministrazioni, che ancora preferiscono il rilascio di pezzo di carta intestata alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità da parte di un cittadino. E invece non è sparita nessuna autorizzazione, ciò che era semplice è rimasto semplice e ciò che era inutilmente complesso è rimasto tale, con l’aggravante che abbiamo aggiunto un ulteriore gradino normativo contenente regole procedurali arzigogolate, da raccordare con le altre mille norme nazionali, regionali, regolamenti, circolari e prassi seguendo il consueto criterio “a sentimento”. Il tutto, sempre in perfetto stile italico, seguito immediatamente da una circolare ministeriale, che come di consueto “lima” il contenuto della legge, interpreta e talvolta se ne discosta aggiungendo ulteriori complicazioni.
La direttiva comunitaria, nonché l’art. 14 del decreto, enunciano il principio secondo cui i regimi autorizzatori possono essere mantenuti solo se giustificati da “motivi imperativi di interesse generale”, ma nel prosieguo dell’articolato scopriamo che si conferma la necessità dell’autorizzazione per tutti i casi in cui ciò è stato fino ad oggi, senza peraltro chiarire quali siano i “motivi imperativi” che ne giustificano il mantenimento. Il contenuto innovativo consiste solo nel trasporre in Legge ciò che era già contenuto nel combinato disposto di diverse norme settoriali con l’art. 19 della Legge 241/1990 (ovvero l’assoggettabilità alla DIA di attività come acconciatori, estetisti, ecc.), continuando a ingenerare la falsa convinzione che la DIA non sia un istituto “trasversale”, ma possa trovare applicazione solo quando la norma settoriale la prescrive espressamente.
Ma c’è dell’altro: nell’infinito balletto dei termini della DIA siamo giunti infine al paradosso: in origine la DIA aveva efficacia immediata, poi efficacia differita di trenta giorni, poi meno di un anno fa è tornata ad avere efficacia immediata per tutti i casi di “esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi”, ed oggi la cosa è stata complicata aggiungendo un “ove non diversamente previsto”; in pratica, coesistono dei casi in cui la DIA ha efficacia immediata ed altri in cui ha efficacia differita, secondo un criterio non proprio semplice da capire. Siamo ancora alla dimostrazione nei fatti delle resistenze culturali e mentali all’autocertificazione, che faticano a essere represse: è evidente che ancora una volta la DIA differita è percepita come più garantista rispetto alla DIA immediata, solo perché dà potere all’Amministrazione di intervenire “prima”, al fine di evitare un “danno” non meglio precisato. La sensazione è che si stia procedendo facendo un giorno un passo avanti, e il giorno dopo due passi indietro. Si può capire la necessità di autorizzazioni o di DIA differite quando si ha a che fare con la salute e l’incolumità pubblica, con l’ambiente, quando eventuali interventi non rispettosi della norma potrebbero causare danni non riparabili (motivi imperativi di interesse generale, appunto), ma perché assoggettare a DIA differita l’avvio dell’attività di un agente di commercio, che anche se avesse dichiarato il falso dovrebbe cessare immediatamente l’attività e risponderne penalmente, senza che questo causi alcun danno alla collettività? O assoggettare a provvedimento espresso il commercio itinerante su aree pubbliche, caso in cui ci si limita a fare delle verifiche sul possesso di requisiti morali e professionali?
Oltretutto negli anni le Regioni non sono state a guardare, e molte di esse sono andate ben oltre lo Stato in termini di semplificazione, prevedendo già da tempo concreti strumenti di semplificazione, basati su un utilizzo estensivo della DIA con efficacia immediata.
In Sardegna come in Toscana gli esercizi di somministrazione sono sempre soggetti a DIA ad efficacia immediata, anche se soggetti a programmazione: dal momento in cui i criteri programmatici sono trasparenti, oggettivi e predeterminati, perché non consentire la DIA autocertificando anche il rispetto di tali requisiti? Si è così superato un “tabù”, unificando tutte le fattispecie in un’unica tipologia procedurale, semplice ed immediata, che funziona benissimo. Nel nuovo decreto statale gli esercizi di somministrazione sono una vera summa di tipi diversi: per aprire occorre un’autorizzazione, per subentrare una DIA ad efficacia immediata, per trasferire una DIA differita ma non sempre (in alcuni casi può anche essere necessaria un’autorizzazione). Occorrerebbe un manuale per orientarsi nella casistica!
In definitiva, il quadro normativo che si deve tenere in considerazione per avviare un’attività d’impresa comprende la norma regionale settoriale, la norma nazionale settoriale, la Legge 241/1990, il decreto di recepimento della direttiva Bolkenstein e la sua circolare applicativa, la norma statale e quella regionale sul SUAP. Tutti che dettano disposizioni diverse, che non combaciano fra loro.
Ma la cosa peggiore è un’altra: per avviare un’attività, qualunque essa sia, non basta quasi mai un solo titolo abilitativo. Per aprire un bar non basterà ottenere l’autorizzazione ai sensi della Legge 287/1991, occorrerà anche effettuare una notifica igienico-sanitaria, ottenere una licenza fiscale, un’autorizzazione agli scarichi ed un nulla osta di impatto acustico, giusto per fare alcuni esempi.
Pensiamo ad un esercizio commerciale (per esempio un’enoteca), che di per sé è soggetto a DIA immediata, ma che per vendere alcolici deve ottenere anche una licenza fiscale: potrà aprire il giorno di presentazione della DIA? Teoricamente sì, ma non potrebbe vendere quasi nulla fino al rilascio di un atto espresso, con tutti i tempi che l’ufficio delle Dogane si prende per fare le sue banalissime verifiche.
Come conciliare una DIA con un’autorizzazione con una notifica con un nulla osta? Già dal 1998 il Legislatore statale si è posto questo problema e ha previsto l’unificazione del procedimento e la nascita del SUAP, eppure ancora oggi assistiamo al varo di Leggi che disciplinano in modo a sé stante singoli “pezzi” del procedimento unico, come se fossero adempimenti a sé stanti e non da correlare con tutti i restanti titoli abilitativi di cui l’imprenditore ha bisogno. Ma non eravamo mai arrivati a vedere una sola norma in cui all’articolo 25 si parla di SUAP e negli articoli seguenti si disciplinano singoli adempimenti amministrativi in barba all’unicità del procedimento. Vuol dire che troppi non hanno ancora capito cosa sia il SUAP e a cosa serva. Basta leggere la bozza di DPR sulla riforma dello Sportello Unico, che il governo si appresta ad approvare, per averne la conferma: sparisce il concetto del procedimento unico, sparisce il procedimento autocertificato, si torna ancora una volta indietro facendo della prassi e dell’applicazione distorta del DPR 447/1998 la nuova norma.
Per fare un esempio, in Sardegna dal 2008 si applica una norma basata sul disegno di legge Capezzone-Bersani, in discussione durante la scorsa legislatura e poi mai varato: per l’avvio di qualsiasi tipo di attività produttiva o per la realizzazione di qualsiasi impianto produttivo esistono solo due tipi di procedure amministrative (una basata sull’autocertificazione ed una basata sulla conferenza di servizi), e tutti gli adempimenti burocratici devono rientrare nello stesso schema. Si è capito che è inutile intervenire ancora sulle norme di settore prevedendo per ognuna di esse un tipo procedurale diverso, ma occorre lavorare sull’unificazione.
Due anni dopo, lo Stato continua invece a intervenire sulle norme settoriali, e contemporaneamente lavora ad un nuovo regolamento per distruggere il poco di buono che è contenuto nella norma sul SUAP, che se fino ad oggi prevede (almeno teoricamente) un procedimento unico in cui tutte le Amministrazioni lavorano secondo lo stesso schema, da domani prevederà probabilmente un procedimento in cui ogni Amministrazione segue la propria norma settoriale, con tutte le sue specialità ed incongruenze, ed il SUAP si trova a governare una nave impossibile da comandare.
Non sarebbe più semplice disciplinare una volta per tutte un iter amministrativo veramente unico, e lasciare alle singole norme settoriali solo la previsione delle condizioni e dei requisiti legittimanti, invece che prevedere un iter diverso per ogni caso, o addirittura per ogni sottocaso? Quando si arriverà a capire tutti questo concetto, come già qualcuno ha fatto, probabilmente avrà senso parlare di semplificazione. Basterebbe solo partire dalle esperienze già sperimentate sul territorio, invece che continuare a inventare nuove regole di complicazione mascherate sotto l’insegna della semplificazione.
Buongiorno a tutti,
mi auguro che il ricepimento di questa direttiva in Italia rimuova tutta la ruggine che purtroppo esiste in molti apparati amministrativi italiani incapaci di organizzare e fornire servizi informativi efficienti e veloci. In qualità di funzionario consulente per il commercio estero presso un ente pubblico tedesco devo purtroppo comunicare un feedback decisamente negativo per quanto riguarda la ricerca di informazioni fino ad ora da me svolta per l´Italia, in caso di prestazioni di servizi da parte di operatori europei (nel mio caso tedeschi).
Mi chiedo anche perché la Commissione Europea e gli altri organi competenti in materia non abbiano imposto agli stati membri, nella realizzazione dei rispettivi siti nazionali (internet) dedicati alla direttiva, un´informazione in due lingue straniere, ovvero la/le lingua/e ufficiali del paese e ovviamente l´inglese come seconda lingua.
Sono gradite risposte da parte di colleghi operanti in amministrazioni pubbliche italiane al mio indirizzo email privato: lillys782003@yahoo.it