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Il decreto Ronchi "privatizza" l'acqua

1 giugno 2010Parole chiave:
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Falso

 

 

 

L'acqua è e resta un bene pubblico. Questo concetto viene ribadito all'art.15 del Decreto Ronchi che parla di “piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche”. Così come pubbliche resteranno le infrastrutture e le reti.

Il decreto, aprendo al mercato e quindi alla concorrenza, modifica la legislazione precedente nella modalità d’individuazione del gestore delle reti idriche, con introduzione dell’obbligo di indire gare di appalto per tutti i servizi pubblici, compreso quindi anche quello idrico. Il decreto, pertanto, non privatizza l’acqua. Cambia esclusivamente il modo con cui verrà individuato dai Comuni il gestore del servizio. Non più gestione diretta da parte degli enti locali o di loro emanazioni,  ma in via ordinaria, affidamenti solo attraverso pubbliche gare, a cui potranno partecipare le stesse società pubbliche e private. Questo significa che l'estromissione degli operatori pubblici dal settore non è assolutamente contemplata dalla legge.

Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alla gare per l’affidamento del servizio. Naturalmente esse dovranno dimostrare di poter garantire il miglior servizio al cittadino, una gestione efficiente e non dovranno godere di ingiustificati vantaggi competitivi (quindi non sarà  consentito loro di scaricare le proprie inefficienze sulla fiscalità generale). Per quanto riguarda il modello di gestione delle società miste (c.d. partenariato pubblico/privato), il socio privato, che sarà scelto mediante gara pubblica, dovrà essere un’impresa operativa: non è, quindi, consentita la partecipazione di un socio che si limiti ad apportare solo capitali. Ai fini della valutazione delle offerte, sarà previsto – quale criterio preferenziale – la qualità e il costo del servizio che sarà assicurato agli utenti.

Il vero punto di innovazione è quindi la trasparenza nell’individuazione del gestore. Non più monopoli di fatto, ma libero mercato, per assicurare ai cittadini una gestione più efficace, efficiente e quindi economica.


 

Note 

Art. 15, comma 1-ter.  Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. 

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