Aiuti di stato
Il Servizio aiuti di Stato effettua il coordinamento fra tutte le amministrazioni centrali e regionali su tale delicata materia, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria.
Infatti, gli incentivi agli investimenti spesso costituiscono aiuti di Stato e, in questi casi, è necessario che essi siano conformi alla normativa comunitaria. Le norme del Trattato delle Comunità europee alle quali occorre fare riferimento sono gli articoli 87 e 88.
Gli aiuti di Stato (che possono essere dati sia in via amministrativa che per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni.
Ciò non toglie che possano essere compatibili con il Trattato, se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti e se non falsano la concorrenza in misura contraria al comune interesse.
Essi infatti possono consentire la realizzazione di obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.) oppure rappresentare il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".
La realizzazione di un comune interesse o il rimedio ad una situazione di fallimento del mercato possono talora bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza e in tali casi l’aiuto è considerato compatibile.
In particolare, il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (DG Concorrenza), che, in materia di aiuti di Stato, ha competenza esclusiva.
In tal senso, il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza comunitaria e contribuisce al mantenimento di mercati concorrenziali, garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese operanti sul mercato interno comunitario.
Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l’esigenza nazionale di accrescere l’efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Sotto tale aspetto, ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione stessa di formulare una decisione, con la quale stabilisce se l’agevolazione in questione sia o meno compatibile con le regole del Trattato.
La Commissione avvia il procedimento formale di esame (articolo 88/2), se, dopo un esame preliminare, constata che il provvedimento notificato suscita dubbi quanto alla compatibilità col mercato comune. All’esito del procedimento di indagine formale la Commissione può adottare:
- una decisione "positiva" con la quale dichiara l’aiuto compatibile, oppure
- una decisione "negativa" con la quale ordina di sospendere l'erogazione di ogni aiuto eventualmente concesso (ingiunzione di sospensione).
In tale quadro, il Servizio aiuti di Stato può fare una prima verifica sommaria della compatibilità comunitaria delle misure di agevolazione, ove i progetti di legge siano sottoposti alla sua valutazione, ed effettua il monitoraggio delle procedure di valutazione di maggior rilevo avviate dalla Commissione europea.
Il Servizio segue in modo costante l’attività comunitaria, con particolare riguardo al processo di revisione e aggiornamento delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, curando la partecipazione dell’Italia a tale processo, e sostenendo, negli incontri con gli altri SM, la posizione nazionale, frutto del coordinamento con le amministrazioni statali e regionali e della consultazione delle parti economiche e sociali.
Negli anni recenti, tale processo di revisione ha subito un notevole incremento, dovuto sia all’esigenza di dare nuovo impulso alla strategia di Lisbona, sia alla necessità di razionalizzare e dare certezza giuridica alle regole concernenti gli aiuti di Stato.
In proposito, il Servizio - in risposta alle consultazioni lanciate dalla Commissione europea sulle diverse tematiche degli aiuti di Stato, a seguito del coordinamento con le amministrazioni centrali e regionali e della consultazione con le parti economiche e sociali - ha inviato alla Commissione europea documenti rappresentativi della posizione italiana.






