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Fase ascendente

4 giugno 2007
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Per fase ascendente s'intende la modalità attraverso la quale il nostro Paese partecipa al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione Europea (vedi anche: processo legislativo).

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 prevede che tutti i progetti di atti comunitari dell'Unione Europea, i relativi documenti preparatori (ivi inclusi i libri bianchi, i libri verdi e le comunicazioni), vengano trasmessi dal Governo alle Camere per l'assegnazione alle commissioni parlamentari competenti, alle regioni e province autonome e agli enti locali se riguardano materie di loro competenza, rinviando agli articoli 3, 5 e 6 le modalità della partecipazione al procedimento di formazione degli atti comunitari.

Al Ministro per le Politiche Comunitarie vengono assegnati nuovi e più puntuali compiti per l'informazione completa e tempestiva al Parlamento e alle regioni.

L'art. 2 della legge introduce una novità di particolare rilievo, elaborata sulla scorta di esempi di diritto comparato con altri Stati membri: l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE). Il CIACE rappresenta una sorta di "Gabinetto degli affari europei" con lo scopo di consentire, attraverso uno strumento sufficientemente snello e di facile convocazione, l'approfondimento delle tematiche riguardanti la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea, coordinando tra loro i Ministri interessati alle materie, di volta in volta, poste all'ordine del giorno. La norma prevede anche la possibilità per le regioni, le province autonome e gli enti locali di partecipare al CIACE quando all'ordine del giorno vi siano questioni di loro interesse.

Altra novità di particolare rilievo è la previsione (art. 4) dell'istituto della riserva parlamentare che il Governo deve porre nel caso che il Parlamento abbia iniziato e non ancora terminato l'esame sugli atti comunitari trasmessi dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Nel caso venga posta la riserva, il Governo deve inviare il testo alle Camere al fine di acquisirne il parere entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il Governo potrà procedere alle attività di sua competenza anche senza la pronuncia parlamentare. Tale riserva potrà essere apposta dal Governo anche per i progetti normativi o gli atti che rivestono una particolare importanza politica, economica o sociale.

 

Dipartimento Politiche Europee

Presidenza del Consiglio dei Ministri

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