IMI (Internal Market Information)
Per garantire il controllo dei prestatori di servizi e dei servizi prestati, la direttiva 2006/123/CE obbliga gli Stati membri dell'Unione Europea ad assistersi reciprocamente e instaurare forme di cooperazione amministrativa.
Questa collaborazione tra Stati e con l’esecutivo comunitario richiede la fornitura per via elettronica di informazioni per consentire alle autorità competenti di individuare i propri interlocutori negli altri Stati membri.
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Il Sistema IMI (Internal Market Information) è uno strumento elettronico multilingue di scambio di dati, utilizzato dalle autorità dei 27 Stati membri dell'UE (nonché Liechtenstein, Norvegia e Islanda) competenti per l’applicazione delle disposizioni in materia di:
- qualifiche professionali, cfr. Direttiva 2005/36/CE [.pdf - 573,5 Kbyte]
- servizi nel mercato interno, cfr. Direttiva 2006/123/CE [.pdf - 216 Kbyte]
In futuro il Sistema IMI si estenderà anche ad altri settori legislativi del mercato interno.
L'IMI è stato realizzato per facilitare la cooperazione amministrativa e garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, siano essi stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, o occasionalmente prestatori di un servizio in uno Stato transfrontaliero.
Hanno accesso all'IMI solo le autorità competenti, registrate nel Sistema.
Possono effettuare scambio di informazioni le autorità competenti IMI (Amministrazioni centrali, enti locali ed organismi) registrate nel Sistema IMI.
Autorità competenti registrate nel sistema IMI
Coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’architettura organizzativa e legislativa a sostegno dello scambio di informazioni in rete (nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali) sarà perfezionata con la registrazione, nella rete IMI, di altre Amministrazioni centrali e di tutte le Regioni italiane.
I referenti regionali da accreditare nel Sistema IMI saranno designati in tempi brevi.
Solo il Coordinatore nazionale IMI (Dipartimento Politiche Comunitarie) può abilitare le autorità competenti, attivando la loro richiesta di registrazione, redatta compilando apposita modulistica.
Chi sono gli operatori abilitati ad effettuare gli scambi per un'autorità competente registrata
Si chiamano utenti e operano gli scambi di informazioni con autorità competenti di altri Stati membri, anch’esse registrate nel sistema IMI.
Gli utenti IMI operano nel sistema a seconda del profilo operativo acquisito. Sono abilitati ad intervenire soltanto gli operatori di ogni autorità registrata, debitamente accreditati con apposite procedure, con profili specifici di accesso e gestione dei dati.
Amministrazioni, enti, organismi non registrati nel Sistema IMI, persone giuridiche e fisiche (i cittadini), siano essi prestatori di servizi o destinatari di servizi, non possono avvalersi direttamente del Sistema, ma possono rivolgersi al Helpdesk IMI per informazioni relative a:
- autorità competenti registrate nell’ IMI negli Stati Ue e SEE;
- organismi, enti, associazioni ed organizzazioni dello Stato membro in cui risiedono presso i quali ottenere assistenza.
Le autorità competenti non registrate nel sistema IMI possono avvalersi del helpdesk IMI per chiedere informazioni.
Scambio di Informazioni tra le autorità competenti registrate nel Sistema IMI
Le informazioni possono essere scambiate - se necessarie per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi - se sorgono dubbi circa l’accuratezza dell’informazione fornita da un prestatore di servizi e/o l’autenticità del documento.
Ciò sia in caso un prestatore di servizi intenda stabilirsi in uno Stato membro, che il prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro intenda fornire servizi in un altro Stato transfrontaliero.
Lo Stato membro in cui il prestatore di servizi intende stabilirsi potrebbe richiedere informazioni ad un altro Stato membro per accertare la conformità con alcuni requisiti nazionali e/o evitare la duplicazione dei requisiti (se il prestatore di servizi fosse già stabilito in un altro Stato membro); per controllare l’autenticità dei documenti presentati e/o se una persona ha la delega per agire per conto del prestatore di servizi.
Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato potrebbe voler chiedere allo Stato membro di stabilimento se un prestatore fornisce legittimamente i propri servizi.
Le richieste devono specificare la ragione della richiesta, essere debitamente motivate e non creare inutili duplicazioni. Ogni Stato membro è responsabile della revisione e dell’attuazione dei propri requisiti (per quanto siano applicabili) di accesso al mercato dei servizi.
Settori di attività e qualifiche professionali oggetto di scambi di cooperazione amministrativa tramite il Sistema IMI
E’ in atto lo scambio sperimentale di informazioni tra autorità competenti registrate nell’IMI delimitate a specifici settori-campione:
- qualifiche professionali (medico, farmacista, fisioterapista, contabile, architetti, insegnanti scuole secondarie, infermieri, ostetrici, veterinari, dentisti, tecnici di radiologia);
- servizi (edilizia ed il suo indotto, agenzie immobiliari, agenzie di viaggi e tour operator, servizi di catering, servizi correlati alle professioni di veterinario ed architetto, servizi legali).
La fase di sperimentazione si concluderà il 28 dicembre 2009, data della trasposizione della direttiva servizi negli ordinamenti nazionali.
Francesco Lombrassa: Coordinatore nazionale IMI (Nimic)
Donatella Bini: Supervisione del rinvio, gestione dati, formazione
Gilda Arcese: Gestione dati, formazione
Helpdesk IMI: nimic@governo.it
Per saperne di più:
Sito dedicato all'IMI sul portale Europa
Opuscolo IMI [.pdf - 571 Kbyte]






