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Aiuti di Stato a finalità regionale

10 febbraio 2011Parole chiave:
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L'allargamento dell’Unione Europea a 25 membri nonché l’anticipata adesione di Bulgaria e Romania hanno determinato la necessità di un riesame degli Orientamenti per la disciplina degli aiuti a finalità regionale.

La nuova disciplina degli aiuti regionali concentra le proprie energie verso le aree dell’Unione realmente più svantaggiate sotto il profilo economico e, quindi, maggiormente bisognose di politiche di coesione, mantenendo viva, al contempo, l’attenzione verso il sostegno ed il potenziamento degli aspetti legati alla competitività.

Ad avvantaggiarsi in misura maggiore, come era naturale attendersi, sono le regioni appartenenti ai Paesi di recente acquisizione nel contesto comunitario. Per tali regioni (c.d. aree 87) 3. a)) gli Orientamenti prevedono la possibilità di erogare aiuti agli investimenti alle intensità massime consentite.

Alla adozione degli Orientamenti ha fatto seguito la presentazione, da parte di ogni Stato membro, della Carta degli aiuti a finalità regionale relativa all’intero territorio nazionale sulla base della quale ogni Stato, sulla base dei requisiti indicati dagli Orientamenti, in maniera autonoma, individua nel proprio territorio le aree ammesse a beneficiare delle deroghe 87. 3 a) e 87. 3 c) nonché i massimali di aiuto concedibili.

Carta italiana degli aiuti a finalità regionale (fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo)
Versione corrigendum della decisione di adozione della Carta italiana degli Aiuti di Stato a finalità regionale

Sempre nell'ottica della semplificazione normativa, alla fine del 2006 la Commissione adottò un Regolamento d'esenzione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (1628/2006) sulla base del quale concedere, nei limiti e secondo i criteri descritti nel Regolamento, aiuti agli investimenti in ambito regionale senza previa notifica alla Commissione europea.

Il regolamento 1628/2006 è stato successivamente abrogato con l'entrata in vigore del Regolamento generale d’esenzione per categoria n. 800/2008.

Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento.

In data 28/1/2011 il Dipartimento Politiche Comunitarie ed il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico d’intesa hanno avviato le consultazioni con gli organismi di Governo delle Regioni e con le Autorità di gestione al fine di acquisire dati e informazioni per il successivo negoziato con la Commissione europea per l'adozione dei nuovi orientamenti comunitari a finalità regionali 2014 – 2020. 

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
(pubblicati in G.U.U.E. C 54/13 del 4/3/2006)

- Regolamento (CE) n. 1628/2006 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (pubblicato in G.U.U.E. L 302/29 del 1/11/2006)

Link correlati:
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

Dipartimento Politiche Europee

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