Frodi comunitarie
NOVITA' - Relazione 2009 della Commissione europea
La frode è quell'azione o omissione che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee, sia in materia di spese che su quello delle entrate ed è relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.
La definizione è stata introdotta dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari del 26 luglio 1995 (Convenzione TIF), rarificata con L. 29 settembre 2000, n. 300.
In Italia, ferme restando le competenze attribuite al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF), agiscono diversi organismi di controllo e, in particolare, la Guardia di Finanza che svolge quale polizia economico-finanziaria a competenza generale, un'incisiva attività di contrasto con speciali poteri che comportano potenzialità ispettive particolarmente rilevanti. Agli appartenenti a tale organismo, titolari della funzione di polizia giudiziaria e congiuntamente della potestà di polizia amministrativa, è riconosciuta dall’ordinamento giuridico la possibilità di impiegare, nella specifica materia, i poteri previsti per l'accertamento delle violazioni di natura tributaria tra cui, ad esempio, la possibilità di ricerca di documenti e di accesso nei locali aziendali per l'individuazione delle frodi ed irregolarità anche a danno del bilancio comunitario.






