Il sistema dei brevetti
In materia di proprietà industriale, competenza rientrante nell'ambito del mercato interno, sono attualmente in discussione al Consiglio UE:
- una proposta di regolamento sul brevetto comunitario
- un progetto di accordo su un sistema giurisdizionale unificato per i brevetti
Regolamento sul brevetto comunitario
La proposta di regolamento si pone l'obiettivo di creare un brevetto unico per tutta l'Unione Europea, ad un costo accessibile e in grado di offrire un'adeguata certezza del diritto, che consentirà all'Europa di trasformare in successi industriali e commerciali i risultati della ricerca e delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche.
La Presidenza ceca di turno ha proseguito l'esame delle proposta, affiancata da un documento sulle possibili modalità di cooperazione tra gli Uffici brevetti nazionali in Europa sulla base di un partenariato rafforzato e da uno studio del professor Bruno van Pottelsberghe (Università Libera di Bruxelles) sulla valutazione dei costi-benefici economici dell'introduzione del brevetto comunitario. Dallo studio emerge che un regime basato sul brevetto comunitario sarà più vantaggioso, sul piano economico, dell'attuale sistema, legato al primato del brevetto europeo rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) di Monaco e ai brevetti nazionali.
Restano una serie di questioni aperte, tra cui, soprattutto, il regime delle traduzioni dei brevetti e il raggiungimento di una convergenza sulla disciplina del diritto sostanziale, parallelamente a quello sulla relativa giurisdizione.
Sul regime delle traduzioni, il testo attuale della proposta di regolamento si prefigge:
- di ottenere la massima riduzione della complessità e dei costi per le imprese, in particolare le PMI;
- di promuovere la diffusione delle informazioni sui brevetti e le conoscenze tecniche in generale in tutte le lingue comunitarie;
- di garantire un giusto equilibrio tra la riduzione dei costi per i titolari di brevetti e dei richiedenti da un lato e gli interessi legittimi dei terzi in caso di controversie giuridiche, dall'altro.
Sono tre gli aspetti da affrontare sui sistemi di traduzione: il deposito della domanda, la pubblicazione della domanda e della concessione del brevetto, il caso di controversie giuridiche tra il titolare del brevetto o del richiedente e dei terzi.
I punti essenziali del progetto sono: le domande di brevetto nei Paesi di lingua diversa da quelle utilizzate dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), cioè inglese, francese e tedesco, possono essere presentate nella lingua del Paese del richiedente. È prevista la traduzione ufficiale in una delle tre lingue UEB, a scelta dal richiedente. I costi per le traduzioni sarebbero sostenuti dal sistema comunitario. Il brevetto comunitario sarebbe concesso in una sola delle tre lingue UEB ed avrebbe validità sull'intero territorio comunitario, senza costi aggiuntivi per il richiedente. Il brevetto può essere successivamente tradotto, a titolo informativo, in tutte le lingue comunitarie attraverso un sistema automatico di traduzioni. Le traduzioni non avrebbero valore giuridico. In caso di controversia tra il titolare del brevetto ed un terzo, questi può chiedere al titolare di fornire una traduzione completa del brevetto e della relativa documentazione nella lingua dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dove la supposta violazione ha avuto luogo.
Accordo su un sistema giurisdizionale unificato per i brevetti
La Comunicazione della Commissione sul sistema dei brevetti in Europa (aprile 2007) ha delineato una serie di opzioni per agevolare il rilancio del brevetto comunitario e lo sviluppo di un sistema giurisdizionale unificato, valido per il futuro titolo comunitario e per quello europeo, quest'ultimo istituito dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973 e riveduta a Monaco il 29 novembre 2000.
Sono in discussione a Bruxelles una serie di documenti di lavoro che delineano le principali caratteristiche di un sistema giurisdizionale unico brevettuale, basato su un accordo internazionale misto (art. 300 del trattato CE) - da sottoscrivere e implementare da parte degli Stati membri e non solo dalla Comunità – che applica un'uniforme normativa processuale, articolata su due gradi di giudizio che comprende:
- una prima istanza, con divisioni locali (a livello di singoli Stati membri, ciascuno dei quali può arrivare ad averne, ove ricorrano determinate condizioni, fino a tre) e regionali (istituite insieme da più Paesi che optino per tale soluzione, in alternativa a quella della divisione locale) e con una divisione centrale;
- una seconda istanza che prevede un giudice d'appello al quale possono essere sottoposte sia questioni di diritto che valutazioni di fatto;
- una cancelleria centrale.
La suddivisione di competenze tra la divisione centrale e le divisioni locali e regionali è caratterizzato dalla separazione (split) tra:
- cause di invalidità (e, quindi, di revoca) dei brevetti (e relative misure cautelari), riservate alla competenza centralizzata;
- domande riconvenzionali per l'invalidità (molto frequenti in alcuni Paesi, fra cui l'Italia) di titoli brevettuali proposte nell'ambito di azioni di contraffazione, esperite in via decentrata, da rimettersi alla corte centralizzata, a seguito della quale, in alternativa, il tribunale investito al livello decentrato può richiedere il coinvolgimento, in primo grado, di giudici centralizzati.
Altri aspetti di particolare interesse sono la composizione dei panel di giudici in primo grado, la gerarchia delle fonti e la legge applicabile, la lingua del procedimento, la previsione di un periodo transitorio, il ruolo della Corte europea di Giustizia.
Il 10 novembre 2008 è stato presentato il parere scritto del Servizio giuridico del Consiglio, avente ad oggetto il Draft Agreement on the European Patent Judiciary, in cui si ritiene prioritaria la richiesta di un parere alla Corte di Giustizia (ai sensi dell'art. 300.6 del TCE). Riguardo alle controversie sul brevetto comunitario, il Servizio giuridico sostiene la compatibilità con il trattato CE della bozza di Convenzione.
Il 2 aprile 2009 è stato presentato dalla Commissione il progetto di raccomandazione al Consiglio relativa all'autorizzazione ad aprire i negoziati per l'adozione di un accordo misto volto a creare una giurisdizione dei brevetti unificata. Tale richiesta di mandato non verrà, al momento, discussa ma costituisce il presupposto necessario per intraprendere l'istanza (ai sensi dell'art. 300.6 TCE) alla Corte di Giustizia per verificare la compatibilità e la sostenibilità del nascente accordo internazionale con il diritto comunitario.
Le imprese italiane hanno l'esigenza di disporre di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia brevettuale a livello europeo. La propensione delle nostre imprese all'esportazione ed allo sviluppo di rapporti commerciali nei Paesi UE accresce il bisogno di tutelare la proprietà intellettuale del loro patrimonio tecnico e commerciale e di poter fare ricorso, a tal fine, a strumenti giuridici unitari e condivisi in modo da essere competitive anche fuori dei confini nazionali. Un'efficace difesa delle invenzioni dalla contraffazione nei vari Paesi europei risulta, ad oggi, complessa, oltre che per motivi linguistici e logistici, soprattutto per l'oggettiva difficoltà di affrontare situazioni processuali poco prevedibili nei diversi ordinamenti e con costi variabili.
Il processo decisionale si rivela, pertanto, notevolmente complicato, tanto da scoraggiare sia l'iniziativa giudiziale, che, ancor prima, la scelta di utilizzare la protezione brevettuale. Uno studio specializzato, effettuato dal Professor Dietmar Harhoff per conto della Commissione europea, sugli aspetti economici del sistema giurisdizionale unico ed integrato in materia brevettuale, ha stimato in 148 - 289 milioni di euro l'anno l'ammontare totale dei risparmi per le imprese rispetto all'attuale sistema frammentato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.
Anche in quest’ottica, l'Italia ha perseguito l'obiettivo di far sì che il progetto di risoluzione delle controversie sinora delineato aspiri a salvaguardare tanto le prerogative della Corte di Giustizia, in particolare, quelle previste dall'art. 220 del trattato CE, quanto l'omogeneità e l'uniformità del diritto comunitario.
Perciò, la decisione di prevedere il tempestivo coinvolgimento della Corte di Giustizia per domandarle un parere formale, ai sensi dell’art. 300.6 del trattato CE, sulla compatibilità della proposta di giurisdizione unificata con i trattati è stata accolta positivamente dall'Italia, nell'auspicio che le argomentazioni e le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo possano dissipare, senza utleriori perplessità, i dubbi e le incertezze ancora riscontrabili, sia sulla base giuridica del sistema di risoluzione delle controversie e il relativo strumento legislativo da utilizzare, che sullo stesso ruolo della Corte di Giustizia e sulle ulteriori criticità sollevate dal nostro Paese durante il negoziato quali, ad esempio, la gerarchia delle fonti e la legge applicabile.






