Attività di coordinamento
Uno dei compiti istituzionali che la legge n. 11/2005 attribuisce al Ministro per le Politiche Europee è dare impulso e coordinare l’attività delle diverse amministrazioni coinvolte nella produzione normativa di adeguamento agli obblighi comunitari.
La legge comunitaria annuale, infatti, contiene oltre ad attuazioni dirette:
- la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie comprese negli elenchi, di cui agli allegati della stessa legge A e B;
- la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni integrative o correttive dei provvedimenti emanati in attuazione delle predette direttive comunitarie, in modo che - ove necessario ed entro il termine indicato – qualora in fase di applicazione emergano eventuali difficoltà o carenze - la normativa già adottata possa essere debitamente emendata o integrata;
- la delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi con i quali si prevedono sanzioni penali o amministrative, in caso di violazioni della normativa -direttamente applicabile nel nostro ordinamento - contenuta nei Regolamenti comunitari.
La predisposizione ed approvazione dei decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie, di quelli modificativi e di quelli sanzionatori costituisce l’attività principale della fase discendente del processo normativo dell’Unione Europea. Questa attività viene coordinata dall’Ufficio legislativo del Ministro per le Politiche Europee nell’ambito di tavoli di coordinamento, presieduti da un consigliere giuridico dell’Ufficio legislativo, ai quali partecipano tutte le amministrazioni coinvolte nella trasposizione.
Gli schemi di decreti legislativi sono proposti al Consiglio dei Ministri, dal ministro competente per la materia prevalente e dal Ministro per le Politiche Europee. Dopo l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri - nei casi in cui è previsto – il provvedimento è sottoposto alle Camere per il parere di competenza. L’approvazione definitiva avviene dopo la conclusione dei lavori da parte dei componenti del tavolo di recepimento, convocati per valutare le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari. Ove previsto, sul testo viene acquisito anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La legge n. 11/2005 prevede che nelle materie di legislazione concorrente non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo possa essere delegato ad attuare le direttive comunitarie con regolamento; ove la legge comunitaria annuale contenga tale previsione, il recepimento delle direttive - di cui all’allegato C della stessa legge - avviene con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 della legge n. 400/88 e seguendo il medesimo iter procedimentale appena descritto per i decreti legislativi.
Infine, nelle ipotesi in cui le disposizioni comunitarie possano essere recepite in via amministrativa, la trasposizione nel nostro ordinamento avviene mediante decreto del Ministro competente per materia.
Nella relazione con la quale il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge comunitaria viene fornito un elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.






