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Cos'è una procedura d'infrazione

7 giugno 2007
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La Commissione europea, nella sua qualità di "guardiana" dei Trattati, vigila sull’adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. La procedura d’infrazione costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l’effettività del diritto comunitario. La decisione relativa al suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione, la quale, esercitando un potere discrezionale, può agire su denuncia di privati, sulla base di un’interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.

Pre-contenzioso (art. 226)

Quando rileva la violazione di una norma comunitaria, la Commissione europea procede all’invio di una "lettera di messa in mora", concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. La violazione contestata può consistere nella mancata attuazione di una norma comunitaria oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili.

La procedura d’infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto tale, senza che rilevi se l’autore della violazione sia un organo costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di diritto privato controllato dallo Stato. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest’ultima può emettere un parere motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l’inadempimento contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine.

Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione (art. 226 Trattato CE, par. 2).

Si conclude così la fase del cd. "precontenzioso" ed inizia il giudizio, il quale è diretto ad ottenere dalla Corte l’accertamento formale, mediante sentenza, dell’inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall’ordinamento comunitario.

Contenzioso (art. 228)

Se la Corte di Giustizia accerta che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato, questo è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, ponendo fine all’infrazione.

Se la Commissione ritiene che lo Stato non si sia conformato alla sentenza della Corte, essa avvia una procedura ex art. 228 del Trattato. In questa fase ciò che viene contestato allo Stato è un inadempimento ulteriore e autonomo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del diritto comunitario (es. modifica, abrogazione o introduzione di una disposizione normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi amministrativa).

Come negli ordinari procedimenti per inadempimento, la procedura ex art 228 si articola in una fase precontenziosa e in una fase contenziosa. In base al paragrafo 2 dell’art. 228, nel parere motivato la Commissione, nel fissare un termine entro il quale lo Stato deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta, deve, altresì, precisare i punti sui quali lo Stato membro risulta inadempiente. Se lo Stato non si conforma al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di Giustizia, specificando l'importo delle sanzioni di cui chiede l’inflizione. Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento.

Nella sentenza del 12 luglio 2005 (causa C-304/02, Commissione c. Francia), la Corte di Giustizia ha chiarito che la somma forfetaria e la penalità di mora possono essere inflitte cumulativamente, in particolare laddove la violazione del diritto comunitario si sia protratta per lungo tempo e sia incline a persistere. La Comunicazione della Commissione sull’applicazione dell’articolo 228 (SEC 2005 (1658)) ha, poi, inasprito le sanzioni pecuniarie per mancato adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia che riconosce l’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi imposti dal diritto comunitario. Per l’Italia è stata fissata una somma forfetaria minima di 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora per il nostro Paese può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’attuazione della seconda sentenza, a seconda della gravità dell’infrazione.

Le decisioni relative all’apertura, all’aggravamento o alla chiusura di una procedura di infrazione sono adottate dal Collegio dei Commissari europei, in apposite sessioni che hanno luogo a cadenza trimestrale. Il Collegio dei Commissari adotta una decisione di archiviazione quando lo Stato membro si conforma ai rilievi della Commissione Europea o quando quest’ultima si ritiene soddisfatta dalle osservazioni dello Stato in questione. Le archiviazioni intervengono solo in occasione delle riunioni trimestrali, mentre l’apertura di una procedura d’infrazione può essere decisa anche in occasione di una qualunque altra riunione del Collegio. Ad esempio, le procedure per mancato recepimento di direttive sono aperte automaticamente in una delle prime riunioni successive alla scadenza del termine di trasposizione. Una volta aperta la fase contenziosa, l’adempimento da parte dello Stato membro potrà condurre ad una rinuncia agli atti del ricorso da parte della Commissione per venir meno dell’interesse ad agire.

Dipartimento Politiche comunitarie

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